SOSTANZE D'ABUSO: EROINA
EROINA: SECONDO LA LEGGE
LEGGE 21 febbraio 2006, n.49 (GU n. 48 del 27/02/2006 Suppl. Ordinario n. 45)
- 1. Sulla base di questa legge e delle tabelle di recente pubblicazione, la quantità massima considerata come uso personale equivale a 250 milligrammi di eroina, punibile con sanzioni amministrative (ritiro della patente, del passaporto, del porto d’armi o del permesso di soggiorno per gli stranieri).
- 2. Il possesso di quantità di sostanze stupefacenti superiori ai limiti massimi previsti dalla legge è un reato punito con la reclusione da 1 a 6 anni, e una multa da 3.000 a 26.000 euro.
- 3. La legge prevede la reclusione da 6 a 20 anni, e una multa da 26.000 a 260.000 euro, per chi "coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa, consegna" sostanze stupefacenti illegali.
approfondimenti per operatori
Testi base gentilmente forniti da:
NIDA
National Institute on Drug Abuse – USA
Traduzione e adattamento italiano a cura di:
Dipartimento delle Dipendenze
Azienda ULSS 20 Verona
Programma Regionale sulle Dipendenze, Regione del Veneto.
Direttore scientifico: dott. Giovanni Serpelloni
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