SOSTANZE D'ABUSO: ALLUCINOGENI
ALLUCINOGENI: SECONDO LA LEGGE
LEGGE 21 febbraio 2006, n.49 (GU n. 48 del 27/02/2006 Suppl. Ordinario n. 45)
- 1.Sulla base di questa legge e delle tabelle di recente pubblicazione, la quantità massima considerata come uso personale equivale a 0,150 milligrammi di LSD, punibile con sanzioni amministrative (ritiro della patente, del passaporto, del porto d’armi o del permesso di soggiorno per gli stranieri).
- 2.Il possesso di quantità di sostanze stupefacenti superiori ai limiti massimi previsti dalla legge è un reato punito con la reclusione da 1 a 6 anni, e una multa da 3.000 a 26.000 euro.
- 3.La legge prevede la reclusione da 6 a 20 anni, e una multa da 26.000 a 260.000 euro, per chi "coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa, consegna" sostanze stupefacenti illegali.
Chiunque guidi in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da 1.000 a 4.000 € e l’arresto fino a 3 mesi. La pena, su richiesta dell’imputato, può essere sostituita con lo svolgimento di un’attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da 3 a 6 mesi. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sospensione della patente di guida da 6 mesi a un anno.
approfondimenti per operatori
Testi base gentilmente forniti da:
NIDA
National Institute on Drug Abuse – USA
Traduzione e adattamento italiano a cura di:
Dipartimento delle Dipendenze
Azienda ULSS 20 Verona
Programma Regionale sulle Dipendenze, Regione del Veneto.
Direttore scientifico: dott. Giovanni Serpelloni
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- Principi generali della posizione italiana contro l’uso di droghe ( IT, EN)
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