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02-01-2007 Antidoping, istruzioni su invio dati per preparazioni galeniche contenenti sostanze dopanti Il decreto ministeriale, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 30 dicembre 2006, prevede la trasmissione delle informazioni da parte dei farmacisti entro il 31 gennaio |
Fonte: Ministero della Salute
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Con il decreto ministeriale 24 ottobre 2006, pubblicato nella G.U. n. 302 del 30 docembre 2006 , sono state definite le modalità di trasmissione da parte dei farmacisti dei dati relativi alle quantità di principi attivi vietati per doping, utilizzati nelle preparazioni estemporanee in attuazione dell’art. 7 della Legge 14 dicembre 2000, n. 376.
Il decreto prevede che entro il 31 gennaio di ogni anno i farmacisti inviino i dati al Ministero della salute tramite un apposito modulo elettronico reperibile nell’area dedicata all'antidoping (alla voce "preparati galenici") dove sono consultabili anche le istruzioni per la compilazione del modulo, che è stato strutturato al fine di facilitare le modalità di inserimento da parte dei singoli farmacisti.
I dati forniti consentiranno di integrare le informazioni sull’utilizzo delle sostanze vietate per doping, attualmente disponibili soltanto per i medicinali prodotti industrialmente.
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Redattore: Staff Dronet
Indirizzo: Osservatorio Regionale sulle Dipendenze Regione Veneto, via Germania 20, 37135 Verona
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